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Responsabilità del datore di lavoro

Predizione

SE l’accertamento della natura professionale di una patologia traumatica non deriva causalmente dalla condotta illecita datoriale

ALLORA il datore di lavoro è esente da responsabilità.

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Predizione

SE la condotta del lavoratore non presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute

ALLORA il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal lavoratore.

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Predizione

SE la condotta del lavoratore non presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute

ALLORA il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal lavoratore.

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Predizione

SE il datore di lavoro impartisce al lavoratore l’ordine di eseguire una manovra rischiosa (nel caso di specie, la movimentazione di barre di ferro lunghe 6 metri e del peso medio di 30 kg l’una), omettendo di indicare al medesimo la modalità di esecuzione meno rischiosa dal punto di vista della sua sicurezza (nel caso di specie, rimettendo al lavoratore la scelta di avvalersi di un carrello elevatore o di un carrello manuale, rivelatisi in concreto inservibili, ovvero dell’aiuto di un collega),

ALLORA è responsabile del danno subito dal lavoratore.

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Predizione

Ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda,

SE l’ambiente di lavoro è nella disponibilità del committente

ALLORA quest’ultimo è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nella predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all’attività appaltata.

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Predizione

SE il committente ha ottemperato all’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; ha fornito all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione; ha predisposto il DUVRI e cooperato con l’appaltatore nell’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi, verificandone, nei limiti dei propri obblighi di controllo, il relativo rispetto

ALLORA non è responsabile del danno subito dal lavoratore.

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Predizione

SE l’attrezzatura ed il materiale messo a disposizione del lavoratore non è conforme agli standard tecnico-qualitativi vigenti in materia, non viene svolta una adeguata valutazione dei rischi connessi all’utilizzo della stessa strumentazione e neppure la formazione del lavoratore sul punto

ALLORA sussiste responsabilità del datore di lavoro.

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