Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Responsabilità del datore di lavoro
SE l’accertamento della natura professionale di una patologia traumatica non deriva causalmente dalla condotta illecita datoriale
ALLORA il datore di lavoro è esente da responsabilità.
SE la condotta del lavoratore non presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute
ALLORA il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal lavoratore.
SE la condotta del lavoratore non presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute
ALLORA il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal lavoratore.
SE il datore di lavoro impartisce al lavoratore l’ordine di eseguire una manovra rischiosa (nel caso di specie, la movimentazione di barre di ferro lunghe 6 metri e del peso medio di 30 kg l’una), omettendo di indicare al medesimo la modalità di esecuzione meno rischiosa dal punto di vista della sua sicurezza (nel caso di specie, rimettendo al lavoratore la scelta di avvalersi di un carrello elevatore o di un carrello manuale, rivelatisi in concreto inservibili, ovvero dell’aiuto di un collega),
ALLORA è responsabile del danno subito dal lavoratore.
Ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda,
SE l’ambiente di lavoro è nella disponibilità del committente
ALLORA quest’ultimo è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nella predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all’attività appaltata.
SE il committente ha ottemperato all’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; ha fornito all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione; ha predisposto il DUVRI e cooperato con l’appaltatore nell’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi, verificandone, nei limiti dei propri obblighi di controllo, il relativo rispetto
ALLORA non è responsabile del danno subito dal lavoratore.
SE l’attrezzatura ed il materiale messo a disposizione del lavoratore non è conforme agli standard tecnico-qualitativi vigenti in materia, non viene svolta una adeguata valutazione dei rischi connessi all’utilizzo della stessa strumentazione e neppure la formazione del lavoratore sul punto
ALLORA sussiste responsabilità del datore di lavoro.