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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Principi espressi nell’ambito di un giudizio di appello volto al riconoscimento della responsabilità datoriale rispetto al danno psichico subito dal lavoratore, e riconosciuto dall’INAIL, per avere assistito, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, alla morte per infortunio sul lavoro di un collega al quale era legato da vincolo di amicizia.

La Massima

L’evento indennizzabile dall’INAIL quale infortunio sul lavoro ha ad oggetto la domanda di accertamento della natura professionale della patologia traumatica lamentata dal ricorrente e prescinde dalla responsabilità del datore di lavoro, nel senso che il nesso di causalità non riguarda necessariamente una condotta illecita datoriale; il semplice riconoscimento dell’origine professionale della patologia non ha alcun valore per quanto attiene alla configurabilità di una colpa del datore di lavoro nella causazione della malattia medesima.

L’art.2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalla conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta o nell’ambiente di lavoro, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre che l’esistenza del danno, anche “la nocività dell’ambiente di lavoro”, nonché il nesso tra l’una e l’altra.

A norma dell’art.43 c.p., per affermarsi la responsabilità per colpa dell’agente per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, non è sufficiente che l’autore di una determinata condotta abbia violato una legge o un regolamento, ma è indispensabile, da un lato, che la norma violata sia diretta ad evitare il fatto dannoso in concreto verificatosi; dall’altro lato, che si accerti che proprio quella violazione abbia cagionato o abbia contribuito a cagionare l’evento medesimo.

Per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 21 maggio 2019 n. 86