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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande proposte nei confronti della società datrice di lavoro, nonché nei confronti della società committente, volte ad ottenere la condanna di quest’ultime, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’infortunio sul lavoro al medesimo accaduto.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l’onere probatorio a lui incombente, e cioè quello di dimostrare le modalità del fatto, il danno subito e il rapporto di causalità tra di esso e la mancata adozione di determinate misure di sicurezza, non essen-do possibile ricostruire alcuna colpa delle società convenute, non essendo provata la concreta dinamica dell’infortunio. In ogni caso, rilevava che anche a voler ritenere provato che il ricorrente fosse scivolato a causa del pavimento bagnato e cosparso di verdure, non era individuale alcuna condotta colposa né del datore di lavoro, né della committente, in quanto era risultato in giudizio che: il ricorrente era dotato di scarpe antiscivolo; il pavimento della zona ove era accaduto l’infortunio era ricoperto di piastrelle antisdrucciolo conformi quelle previste dalla normativa internazionale; il pavimento era pulito durante la notte da un’impresa di pulizie incaricata e la produzione, quando era accaduto il fatto, era iniziata soltanto da 15 minuti; durante l’attività, era compito dei lavoratori della cooperativa tenere pulito il pavimento e la pulizia era effettuata in continuazione. Riteneva pertanto che non fosse riscontrabile la violazione di alcuna norma di sicurezza, sia in materia di pavimenti antisdruccioli, sia di misure di protezione individuali e di formazione del ricorrente, essendo lo stesso esperto nella lavorazione e nella conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

La Massima

Ai sensi tanto dell’art. 2087 c.c., quanto dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nella predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all’attività appaltata.

In particolare, deve ritenersi esente da colpa, la società committente che abbia ottemperato all’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; abbia fornito all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione; abbia predisposto il DUVRI e cooperato con l’appaltatore nell’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi, verificandone, nei limiti dei propri obblighi di controllo, il relativo rispetto.

La Decisione

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 16 settembre 2019 n. 238