La regola fondamentale in materia di infortuni sul lavoro è l’art. 2087 cod. civ. che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.
Il datore di lavoro è responsabile in caso di violazione, sia di specifiche norme di legge antinfortunistiche (c.d. colpa specifica), sia di generiche norme di prudenza, diligenza o imperizia (c.d. colpa generica).
La deliberata e ingiustificata inosservanza da parte del lavoratore delle direttive circa le modalità di svolgimento del lavoro può comportare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
In giudizio, il lavoratore deve provare l’esistenza dell’infortunio e che questo si è verificato nello svolgimento del lavoro (c.d. nesso causale), mentre il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa.
La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro può estendersi anche al committente per gli infortuni dei dipendenti dell’appaltatore.