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Clausola penale

Predizione

SE la clausola penale contenuta nelle condizioni generali del contratto prevede per il venditore l’obbligo di restituzione delle rate riscosse e il diritto al pagamento di equo compenso per l’uso della cosa, statuisce che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità e che la stessa norma faccia salvo il diritto del venditore al risarcimento del danno

ALLORA siffatta clausola sarà pienamente legittima

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Predizione

SE il valore residuo dell’immobile supera l’importo spettante al concedente in forza della clausola penale

ALLORA l’utilizzatore potrà agire in autonomo giudizio per la restituzione della differenza.

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Predizione

SE la clausola contrattuale prevede per il venditore l’obbligo di restituzione delle rate riscosse e il diritto al pagamento di equo compenso per l’uso della cosa e che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità

ALLORA siffatta clausola risulta pienamente legittima e compatibile con l’art. 1526 c.c.

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