La legge 4 agosto 2017 n.124 definisce contratto di locazione finanziaria il contratto con il quale l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare (o a far costruire) un bene, sulla base delle indicazioni dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi, e lo mette a disposizione del medesimo per un dato periodo di tempo, a fronte di un corrispettivo determinato, che tiene conto del prezzo di acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
I rapporti di leasing denotano un elevato livello di litigiosità: in particolare, la casistica giurisprudenziale discende da contestazioni dell’utilizzatore che investono la misura del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio, sotto il profilo del rispetto della disciplina antiusura, il metodo di indicizzazione del canone, la mancata inclusione nella documentazione contrattuale di indicatori quali il TAEG e l’ISC, la previsione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, con riferimento alla pratica dell’anatocismo, e la validità della clausola penale in ipotesi di leasing immobiliare.
Il contenzioso in materia di leasing si innesta, nella maggioranza dei casi, all’interno di un’azione di recupero del credito avviata dall’intermediario concedente, nel corso della quale l’utilizzatore formula, in via di eccezione, le suesposte contestazioni. Queste ultime, tuttavia, ricorrono altresì nell’ambito dei procedimenti, perlopiù sommari, instaurati dall’intermediario per ottenere il rilascio dell’immobile. Da ultimo non sono infrequenti le ipotesi in cui è lo stesso utilizzatore ad avviare un’azione di accertamento e di restituzione di somme nei confronti dell’intermediario, anche dopo la conclusione fisiologica del rapporto di leasing.
A prescindere dalla genesi del contenzioso, l’esame del campione di provvedimenti consente di affermare che il tasso di accoglimento delle domande e delle eccezioni formulate dall’utilizzatore risulta notevolmente basso.
Con particolare riferimento alle contestazioni in punto di indeterminatezza del corrispettivo in ragione dell’indicizzazione del canone, mancata indicazione di TAEG e ISC, piano di ammortamento c.d. “alla francese”, emerge un solido orientamento giurisprudenziale nel senso dell’insuccesso delle iniziative giudiziarie fondate su tali circostanze.
Residuano margini di incertezza, derivanti anche da oscillazioni della giurisprudenza di legittimità, solamente con riguardo alla rilevanza dell’interesse di mora per le valutazioni in punto di usura, incertezze che dovrebbero tuttavia ridursi a seguito della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.