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SE deve accertarsi il superamento del tasso di interesse rispetto al tasso-soglia di cui alla disciplina antiusura
ALLORA deve considerarsi esclusivamente il tasso degli interessi corrispettivi non essendo legittima la somma con il tasso degli interessi moratori.
SE il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge
ALLORA la sua determinazione è insuscettibile di ricadere nell’area di illiceità.
SE il tasso di interesse rispetta i criteri stabiliti da Cass. SS.UU. n. 19597/2020
ALLORA non vi è usurarietà oggettiva del tasso di interesse.
SE gli interessi usurari convenuti non sono di natura corrispettiva
ALLORA non vi è gratuità del contratto.
SE il convenuto in un giudizio per il rilascio di un immobile concesso a leasing eccepisce la pattuizione di interessi superanti il tasso soglia d’usura
ALLORA per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale applicato), per l’accoglimento dell’eccezione, deve utilizzare la formula prevista dalla Banca d’Italia, oltre ad indicare il tasso TEG applicato al rapporto.