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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall’omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l’usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.

La Massima

Il TAEG - in via generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore - è divenuto di obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo - ISC) per effetto della Circolare 29 luglio 2009, ma in nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti di locazione finanziaria: l’estensione è infatti dettata per “i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio”, laddove il riferimento agli “altri finanziamenti” non può intendersi comprensivo del leasing finanziario.

Dalla difformità tra tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma potrebbe, se del caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell’obbligazione di trasparenza, ove l’utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell’area di illiceità.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato le domande attoree.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180