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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nell’ambito di un giudizio avviato da una società di leasing per il rilascio di un immobile concesso a leasing risolto di diritto in applicazione di una clausola contrattuale specifica per inadempimento dell’utilizzatore.
In detto giudizio il convenuto – utilizzatore ha formulato tre diverse eccezioni circa la pattuizione di interessi ultralegali al rapporto da parte della società di leasing concedente.
In primo luogo è stato eccepito uno scostamento tra il tasso indicato in contratto e il tasso cd. leasing effettivamente applicato.
In secondo luogo il convenuto ha eccepito un effetto anatocistico circa il piano di ammortamento alla francese.
Infine il convenuto eccepisce la pattuizione di interessi superanti il tasso soglia d’usura da parte della società concedente il leasing immobiliare, fornisce attraverso una perizia di parte detta prova.
La società di leasing concedente insisteva per l’accoglimento del ricorso circa il rilascio dell’immobile e riteneva leciti e secondo le pattuizioni contrattuali gli interessi applicati.

La Massima

Se l’utilizzatore di un contratto di leasing ha eccepito uno scostamento tra il tasso indicato in contratto e il tasso cd. leasing effettivamente applicato, allora non è applicabile l’art. 117 comma 7 TUB (tasso sostitutivo BOT o altri titoli di stato), applicabile solo in caso di assoluta mancanza o indeterminatezza del tasso di interesse (in tal senso Tribunale di Brescia, 18 gennaio 2021).
Nel caso in cui venga eccepito un effetto anatocistico circa il piano di ammortamento alla francese, allora il piano di ammortamento alla francese è perfettamente lecito e meritevole di tutela nell’Ordinamento; trattasi infatti non di effetto anatocistico ovvero l’applicazione di interessi sugli interessi vietata nell’Ordinamento, bensì di interesse composto, attraverso la pattuizione di rate di importo costante, ciascuna composta da una quota capitale e una di interessi (in tal senso Tribunale di Brescia, 15 gennaio 2019).
Nel caso in cui venga eccepita la pattuizione di interessi superanti il tasso soglia d’usura da parte di una società concedente il leasing immobiliare, anche mediante produzione di perizia di parte, allora non possono essere ritenute attendibili formule diverse dalla formula della Banca d’Italia, utilizzate per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale applicato al caso concreto) per dimostrare la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia d’usura stabilito per il periodo di riferimento, oltre alla necessità di indicare puntualmente il TEG ritenuto applicato al rapporto.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni del convenuto – utilizzatore e ha accolto la domanda di rilascio dell’immobile concesso a leasing formulato dalla società concedente.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 19 gennaio 2022