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SE vi è anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari
ALLORA è applicabile la disciplina dell’usura.
SE il criterio di calcolo applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori applica la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all’interesse corrispettivo
ALLORA la pattuizione di tali interessi non può definirsi usuraria.
SE viene accertata la natura usuraria degli interessi moratori
ALLORA unica conseguenza è la debenza dei soli interessi corrispettivi e non l’azzeramento degli interessi dovuti.