È intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (esempio: soppressione del posto di lavoro, riassetto organizzativo).
Il sindacato del giudice riguarda la sussistenza delle ragioni produttive e la effettività delle soluzioni organizzative del datore di lavoro, ma non può estendersi al merito e alla convenienza di tali soluzioni.
Il licenziamento per le assenze dovute a malattia non rientra nella disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando le assenze superano il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dai contratti collettivi (c.d. comporto), il datore può legittimamente licenziare.