Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nel licenziamento collettivo
SE non vi sia distinzione specifica tra le mansioni a cui siano addetti i dipendenti di uno specifico reparto e quelli addetti a reparti diversi della medesima impresa, con conseguente fungibilità dei lavoratori.
ALLORA il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare imperniato su esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, connesse all’appartenenza ad un determinato reparto è illegittimo
SE vi è violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della L. n.223/1991
ALLORA il licenziamento è illegittimo e la datrice di lavoro è condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria di cui agli artt. 10 e 3 co. 1 del D.lgs. 23/2015