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Onere della prova

Predizione

SE il datore dimostra, anche mediante il ricorso a presunzioni: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente lavoro; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa ovvero sui suoi processi produttivi; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse,

ALLORA il licenziamento è legittimo, in quanto il datore ha assolto all’onere probatorio a suo carico.

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