Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società a responsabilità limitata > Deliberazione di approvazione del bilancio
SE risulta accertato che l’entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione)
ALLORA il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.
SE le grandezze rappresentate nel bilancio derivano da stime effettuate sulla base di metodi di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla best practice del settore di riferimento e la rappresentazione si fonda su correttezza tecnica, coerenza e razionalità
ALLORA sono soddisfatti i principi della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
SE gli scostamenti accertati in sede giudiziale si traducono in un vizio rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto riguardo alla funzione informativa del bilancio, considerato nella sua interezza, e al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
ALLORA la delibera di approvazione del bilancio è nulla.
SE viene dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio
ALLORA la contestuale delibera di destinazione dell’utile dell’esercizio deve essere dichiarata nulla.
SE l’eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti riguarda fatti marginali o valutativi
ALLORA tale discrasia non costituisce un’autonoma causa di invalidità della delibera.
SE la deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio di una società viene adottata dall’assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
ALLORA essa è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale.
SE le voci del credito per imposte anticipate e del fondo per imposte differite vengono mantenute distinte
ALLORA è soddisfatto il principio di chiarezza.
SE la società, in fase di redazione del bilancio, non dà atto di tutte le circostanze utili per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società
ALLORA la delibera di approvazione del bilancio di esercizio è nulla