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Tribunale di Brescia

Il Caso

Parte attrice, socia di minoranza della società convenuta, agiva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Brescia al fine di far dichiarare la nullità o, in subordine, l’annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo all’anno 2017, sul presupposto che l’attrice non aveva ricevuto alcuna formale comunicazione dell’assemblea indetta e che il bilancio era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., atteso che (i) dalla lettura del bilancio e della nota integrativa non era possibile determinare le ragioni della svalutazione dei crediti iscritti a sofferenza e che (ii) nella nota integrativa era riportata una diminuzione del valore dei prestiti obbligazionari, senza però alcuna giustificazione.
Costituendosi in giudizio, la società chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate alla luce del fatto che (i) la mancata partecipazione dell’attrice all’assemblea di approvazione del bilancio era dipesa dalla dimissione della stessa dalla carica di amministratore, (ii) i crediti a sofferenza erano stati iscritti sulla base del possibile realizzo e (iii) la riduzione del valore delle obbligazioni era dovuto al fatto che il prestito obbligazionario era stato deliberato per un determinato importo ma successivamente sottoscritto per un importo diverso e minore.
Nel corso del giudizio emergeva come (i) l’attrice avesse effettivamente presentato le proprie dimissioni, (ii) i crediti a sofferenza erano stati correttamente iscritti a bilancio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2345 bis c.c., evidenziando nella nota integrativa le ragioni della svalutazione e (iii) alcuna indicazione relativa alla sottoscrizione del prestito obbligazionario per un importo minore di quello inizialmente previsto era ravvisabile né in bilancio né nella nota integrativa.

La Massima

In tema di redazione del bilancio di esercizio, la società è tenuta a procedere alla redazione dello stesso secondo i principi della chiarezza, della verità e della correttezza ed è tenuta, ai sensi dell’art, 2423, comma 3, c.c. a fornire tutte le informazioni complementari - ancorchè non espressamente previste dalla legge - necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

La Decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice, dichiarando la nullità della delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea sulla scorta della mancanza di chiarezza in merito alle ragioni della riduzione di valore dei prestiti obbligazionari tra il bilancio e la nota integrativa.


Tribunale di Brescia
RGn 11352/2020 – Sentenza 11352/2018