Il regime di invalidità delle deliberazioni sociali è ampiamente variabile in relazione al tipo societario (es. società di persone, s.r.l., s.p.a., cooperativa), alla tipologia di delibera (es. assembleare o consiliare) e al vizio lamentato (annullabilità o nullità).
La casistica mostra una prevalenza di impugnazioni aventi a oggetto delibere dei soci di s.r.l., tipo societario più diffuso, con esiti variabili, ma in larga misura dipendenti dalle concrete modalità con le quali risulta adottata la delibera.
In particolare, non sono trascurabili le ipotesi in cui il vizio denunciato attenga a profili procedimentali, investendo la regolarità della convocazione o il rispetto del diritto di informazione dei soci, e derivi in ultima istanza dal mancato rispetto delle disposizioni di legge ovvero delle norme dello statuto sociale. Le violazioni in tale ambito sono talora di portata tale (inesistenza della convocazione, difetto assoluto di informazione) da determinare la nullità della delibera. Con minore frequenza emergono pronunce di annullamento con riferimento all’oggetto della delibera, salva l’ipotesi, invero di non agevole riscontro, di abuso della maggioranza.
Un rilievo autonomo rivestono le numerose impugnazioni aventi a oggetto il bilancio, i cui vizi determinano la radicale nullità della delibera di approvazione, alla luce dell’interesse generale sotteso alla veridicità dei bilanci sociali (il tribunale aderisce all’orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza di legittimità, che ritiene, per tali ragioni, non compromettibili in arbitri tali controversie). La natura, le dimensioni e la diversa complessità dell’attività di ogni singola società, le specificità di ciascun esercizio sociale e l’ampio ricorso a regole della tecnica contabile e aziendalistica influenzano in modo decisivo l’esito di questa tipologia di cause.
Ricorre frequentemente, nell’ambito del contenzioso che interessa le società cooperative, la fattispecie dell’opposizione alla delibera di esclusione del socio, giudizio che in un numero non trascurabile di casi si conclude favorevolmente per l’opponente, il più delle volte in virtù delle obiettive carenze della delibera impugnata che, lungi dall’essere autosufficiente, omette di esplicitare i motivi alla base del provvedimento sanzionatorio.
Infine va osservato come il contenzioso in esame registri un trascurabile numero di impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado, a conferma della stabilità della decisione e dei principi in essa contenuti.