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SE il C.T.U. ha esaminato puntualmente i rilievi mossi dai consulenti di parte
ALLORA non sussiste in capo al Tribunale l’onere di motivazione sul punto, in quanto già compiutamente assolto dal perito.
SE al C.T.U. è necessario, per espletare convenientemente il compito affidatogli, attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento
ALLORA tale indagine rientra i suoi poteri, purché ne siano indicate le fonti, così da garantire il controllo alle parti in causa, a tutela del principio del contraddittorio, e con l’unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova.