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Lavoratore impiegato a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della legge di stabilità 2015

Predizione

SE il datore di lavoro assume a tempo indeterminato lavoratori che aveva già avuto in forza a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della l. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015)

ALLORA i benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 118, l. 190/2014 non possono operare.

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