1. I contributi rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio e la loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza.
2. Obbligato al versamento dei contributi per i rapporti di lavoro subordinato è, in via generale, il datore di lavoro (art. 2115 c.c.). Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, il committente è responsabile in solido con l’appaltatore datore di lavoro in ordine al versamento dei contributi dovuti all'Inps per i lavoratori impiegati nell’appalto.
Anche nei casi in cui l’onere contributivo è ripartito tra il datore e il prestatore (ad esempio per la pensione di anzianità), la quota di competenza di quest’ultimo viene ugualmente versata dal datore, il quale trattiene la somma corrispondente dalla retribuzione del lavoratore, restando così l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.
Sono invece interamente a carico del prestatore i contributi dovuti per le attività di lavoro autonomo.
Per le collaborazioni coordinate e continuative, per il lavoro a progetto, per le collaborazioni occasionali (solo se il reddito supera un certo importo) e per gli associati in partecipazione, l’obbligo contributivo grava per una quota sui committenti (i quali restano comunque responsabili del versamento), e per la parte restante sugli stessi lavoratori.
3. Per i lavoratori dipendenti il versamento avviene alla Gestione ordinaria dell’Inps (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, FPLD).
Chi non è dipendente effettua invece il versamento alle varie gestioni speciali (come quella degli esercenti attività commerciali) o separate dell’Inps. Per i liberi professionisti l’ente previdenziale di competenza è la cassa previdenziale di categoria, ove la legge preveda tale cassa.
4. La tipologia più ricorrente di controversie in materia contributiva ha ad oggetto le opposizioni proposte ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 avverso gli avvisi di addebito con i quali l’Inps ingiunge il pagamento dei contributi previdenziali. Solitamente si tratta di contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo pensione lavoratori dipendenti, oppure di contributi che l’Istituto afferma essere dovuti da lavoratori autonomi alla Gestione Separata o alla Gestione Commercianti.
4.1. Le pronunce pubblicate riguardano, quindi, giudizi della tipologia descritta e, in primo luogo, opposizioni ad avvisi di addebito emessi dall’Inps in forza dell’iscrizione d’ufficio degli opponenti alla Gestione Commercianti o alla Gestione Separata.
In tali casi, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio, la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso con l’avviso di addebito, deve essere comprovata dall'Istituto.
E così, in caso di avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Commercianti sulla base dell’iscrizione d’ufficio dell’opponente alla Gestione stessa, l’istituto dovrà dimostrare la sussistenza congiunta delle condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 che stabilisce: "L'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua Gestione (...); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ed ancora, in caso di avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Separata sulla base dell’iscrizione d’ufficio dell’opponente alla Gestione stessa, l’Istituto dovrà dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione, previsti dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 (fatta oggetto nel 2011 di un intervento legislativo di interpretazione autentica) il quale così prevede: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione Separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. Con il comma 12 dell’art. 18, allo scopo di individuare la platea dei destinatari dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, è stata fornita un'interpretazione autentica di detta previsione: “l'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione Separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al c.11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995”.
4.2. In secondo luogo, le pronunce pubblicate riguardano opposizioni ad avvisi di addebito emessi dall’Inps nei confronti di datori di lavoro in forza del disconoscimento del diritto degli stessi di fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 118 e ss. della legge n. 190 del 2014.
Il legislatore ha introdotto nel corso del tempo varie ipotesi di esoneri o sgravi contributivi; si tratta di benefici di natura contributiva - collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro - che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, calcolato secondo i normali parametri statistico-attuariali.
Nello specifico, l’art. 1 co. 118 e ss. della legge n. 190 del 2014 dispone che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. (…).”