Home > Diritto del lavoro > Contributi > Benefici contributivi ex l. 190/2014 > Esclusione degli esoneri contributivi > Lavoratore impiegato a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della legge di stabilità 2015
Corte di Appello di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dal datore di lavoro contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’opposizione promossa dal medesimo avverso l’avviso di addebito dell’INPS per l’indebito godimento dei benefici contributivi di cui all’art.1, commi 118-124, della l.190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015).
A fondamento della predetta decisione, il Tribunale rilevava l’applicabilità, nella specie, dell’ipotesi di esclusione dai benefici contributivi di cui alla l. 190/2014, in quanto i lavoratori con riferimento ai quali gli esoneri erano stati applicati erano già stati assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della l.190/2014 medesima.
I benefici contributivi di cui all’art. 1, commi 118-124, della l. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015) non sono dovuti nel caso di nuove assunzioni da parte di datori di lavoro (ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto), che abbiano già avuto in forza a tempo indeterminato il lavoratore, successivamente assunto sempre con contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi precedenti all’entrata in vigore della stessa legge di stabilità. La norma ha così configurato l’esclusione dal beneficio, introducendo una condizione soggettiva e una condizione oggettiva: (i) la prima richiede che il datore di lavoro che procede alla nuova assunzione debba essere del tutto estraneo rispetto al precedente datore di lavoro, nel senso che non deve essere lo stesso datore di lavoro che soltanto formalmente o per interposta persona risulti diverso, o un datore di lavoro che sia società controllata o collegata al datore di lavoro precedente ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) la seconda, quella oggettiva, attiene invece alla circostanza che la precedente occupazione a tempo indeterminato del lavoratore neo assunto si collochi nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge.
La Corte d’Appello ha respinto l’appello.