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Benefici contributivi ex l. 190/2014

Predizione

SE gli assetti proprietari dell’impresa che affitta e poi acquista l’azienda di un’impresa dichiarata fallita, assumendone i lavoratori, sono diversi da quelli dell’impresa fallita e non sussistono altre forme di collegamento tra le due imprese

ALLORA non vi è esclusione dai benefici contributivi di cui alla l. 190/2014.

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Predizione

SE alla retrocessione di lavoratori all’impresa fallita da parte dell’impresa che ha ne aveva affittato l’azienda non si accompagna la ripresa dell’attività presso il retrocessionario, ma l’attività continua in capo al retrocedente

ALLORA il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito o cessato presso il presunto retrocedente e non vi è l’esclusione dei benefici contributivi di cui alla l. 190/2014, prevista in caso di precedente occupazione a tempo indeterminato del lavoratore nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.

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