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SE il lavoratore omette di presentarsi sul luogo di lavoro prolungando ingiustificatamente il periodo di ferie
ALLORA il datore di lavoro può intimare il licenziamento per giusta causa. Sanzione massima comminabile immediatamente in caso di condotta lesiva del vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (assenza di c.d. preavviso).
SE l’azienda, per un’esigenza organizzativa temporanea, destina, come previsto dal contratto di lavoro in essere e dal CCNL, un lavoratore ad altra sede lavorativa,
ALLORA il lavoratore non può rifiutarsi di presentarsi o comunque non presentarsi presso la nuova sede di lavoro adducendo un trasferimento, poiché trattasi, invece, di missione e/o trasferta.
SE il dipendente non si presenta, per un periodo di oltre cinque giorni consecutivi, presso la nuova sede lavorativa a cui l’azienda lo ha destinato, come previsto dal contratto di lavoro in essere e dal CCNL, per un’esigenza organizzativa temporanea,
ALLORA l’azienda può legittimamente intimare il licenziamento per giusta causa.
SE il datore di lavoro non prova di aver concretamente comunicato al c.d. lavoratore “discontinuo” (ossia, il lavoratore addetto a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo) la data e l’ora del turno di lavoro
ALLORA non si tratta di assenza ingiustificata e il licenziamento disciplinare per giusta causa è illegittimo.