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Tribunale di Brescia
Nel caso di specie l’operaio metalmeccanico non comunicava né provava al datore di lavoro l’impossibilità a rientrare al lavoro a seguito del periodo di ferie concessogli. Il lavoratore assumeva, altresì, a giustificazione del proprio comportamento, il più grave inadempimento del datore di lavoro che gli avrebbe impedito di usufruire di ore di ferie e permessi maturati. Egli, tuttavia, non forniva alcuna prova in merito ad una eventuale richiesta preventiva di godimento di ferie arretrate o permessi cui avesse fatto seguito il diniego del datore di lavoro. La condotta del lavoratore, in violazione dei doveri contrattuali di buona fede e diligenza che sostengono la fiducia del datore di lavoro, integra grave inadempimento non suscettibile di essere annullato dal preteso inadempimento del datore di lavoro, non essendovi alcun rapporto di corrispettività tra la condotta tenuta dal medesimo e il prospettato inadempimento datoriale.
Integra la giusta causa del licenziamento per violazione dell’obbligo di diligenza, buona fede e correttezza la condotta del lavoratore che, in spregio agli obblighi sullo stesso gravanti in forza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, omette di presentarsi sul luogo di lavoro in orario e di svolgere le prestazioni lavorative per le quali è stato assunto. La violazione degli obblighi contrattuali posta in essere dal lavoratore costituisce grave inadempimento insuscettibile di essere eliso da un preteso inadempimento del datore di lavoro per asserita mancata concessione di ferie e/o permessi, non sussistendo in concreto alcun rapporto di corrispettività tra la condotta del lavoratore ed il prospettato inadempimento datoriale.
Il Tribunale rigetta la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa con conseguente reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria e sostitutiva del preavviso.