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Tribunale di Brescia
Il lavoratore ricorreva al Tribunale lamentando di essere stato illegittimamente licenziato dopo aver dichiarato la sua indisponibilità a recarsi presso un luogo di lavoro diverso da quello indicato nel suo contratto ed ove aveva sino a quel momento reso la sua prestazione. Il lavoratore, infatti, sosteneva che i delegati della società presso la quale era assunto gli avessero comunicato verbalmente il trasferimento presso la nuova sede lavorativa e che l’azienda, ricevuto il suo diniego alla richiesta, lo avrebbe illegittimamente licenziato. Dalla ricostruzione, però, emergeva che l’azienda aveva avanzato la richiesta al lavoratore, precisando che lo spostamento ad altra sede lavorativa si rendeva necessario per un’esigenza temporanea (sostituzione di altro dipendente in ferie) e che tale ipotesi era prevista sia nel contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente sia nel CCNL di riferimento. Non presentandosi il lavoratore presso il nuovo luogo di lavoro per un periodo ininterrotto di nove giorni, gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa secondo quanto previsto dal CCNL.
Deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da un’azienda al proprio dipendente nell’ipotesi in cui quest’ultimo, a seguito della comunicata richiesta di spostamento ad altra sede lavorativa per un’esigenza organizzativa temporanea, informi l’azienda di non voler dar seguito alla richiesta e non si presenti presso il nuovo luogo di lavoro per un periodo di oltre cinque giorni consecutivi. Ciò in considerazione del fatto che il carattere temporaneo dell’esigenza organizzativa qualifica il richiesto spostamento a nuova sede lavorativa non quale trasferimento, bensì quale missione e/o trasferta; ipotesi prevista sia nel contratto di lavoro sottoscritto da lavoratore e azienda sia nel CCNL di riferimento.
Un periodo di assenza del lavoratore è disciplinarmente rilevante, se l’azienda, non solo ha contestato per iscritto al lavoratore medesimo l’assenza, ma ha anche dato corso ad un’azione disciplinare nei confronti del lavoratore ed ha richiamato tale condotta nelle successive missive di contestazione, preambolo dell’intimato licenziamento.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.