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Tribunale di Brescia
Il ricorrente – il quale svolgeva discontinuamente l’attiva di autista presso una società di autotrasporti – ricorreva al Tribunale lamentando di essere stato ingiustamente licenziato a seguito di una asserita assenza ingiustificata sul luogo di lavoro, chiedendo il reintegro nel posto del lavoro, il pagamento di un’indennità risarcitoria ed il versamento dei contributi.
Il datore di lavoro, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, insistendo per la bontà del licenziamento, atteso che il dipendente, a seguito di un diverbio con l’amministratore delegato della società, non si era presentato presso la sede della società nonostante gli fosse stata espressamente comunicata la data del turno di lavoro.
Nel corso del giudizio, all’esito dell’istruttoria e dell’escussione dei testi, emergeva che: (i) al dipendente non era stata comunicata alcuna data per la ripresa dell’attività lavorativa; (ii) che il responsabile del lavoratore, pochi giorni dopo il diverbio con il datore di lavoro, gli aveva intimato di riconsegnare le chiavi del mezzo usualmente in sua dotazione e di togliere dalla cabina dello stesso i propri effetti personali.
In tema di licenziamento per assenza ingiustificata sul luogo di lavoro di un c.d. “lavoratore discontinuo” – per tale intendendosi quel lavoratore addetto a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità - è onere del datore di lavoro dimostrare di aver tempestivamente e concretamente assegnato al dipendente le mansioni (incarichi di trasporto), comunicandogli il giorno e l’ora del turno di lavoro (nel caso di specie, il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare di aver comunicato al dipendente il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere a lavorare).
Il Tribunale, a fronte della manifesta infondatezza del fatto, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato e, in applicazione della tutela prevista dall’art. 18 co. 4 St. lav., così come modificato dalla L. n. 92/2021, ha ordinato al datore di lavoro la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, condannandolo al pagamento di un'indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.