Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., l.n.190/2014 > Assunzione del lavoratore in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda
SE il datore di lavoro, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, assume a tempo indeterminato entro un anno dal trasferimento aziendale i lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze
ALLORA ha diritto all’esonero contributivo.
SE il datore di lavoro, nella sua qualità di acquirente di un ramo aziendale, assume a tempo indeterminato i lavoratori (già assunti con contratto a tempo indeterminato) che siano passati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 2112 c.c.
ALLORA non ha diritto all’esonero contributivo.