Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., l.n.190/2014 > Assunzione del lavoratore in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda

Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal datore di lavoro contro l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con cui chiedeva di accertare il proprio diritto di godere dell’esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., L. 190/2014 in relazione ad alcuni lavoratori.
In particolare, la società ricorrente esponeva che il rapporto di lavoro con i predetti lavoratori si sarebbe costituito ex novo all’esito dell’acquisto del ramo di azienda.

La Massima

Il datore di lavoro, nella sua qualità di acquirente di un ramo aziendale, non ha diritto all’esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., L. 190/2014 in relazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato passati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 2112 c.c.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 7 giugno 2019