Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., l.n.190/2014 > Assunzione del lavoratore in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda

Tribunale di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie, il datore di lavoro proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per omissioni contributive e sanzioni per evasione poiché i lavoratori, in relazione ai quali aveva fruito del beneficio dell’esonero contributivo, erano stati assunti con contratti a termine essendo già collocati in mobilità: di conseguenza, alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato si scorgeva né con il medesimo datore di lavoro, né con la società cedente il ramo d’azienda dal quale i lavoratori provenivano ed i cui rapporti di lavoro comunque erano già cessati al momento dell’assunzione da parte della società ricorrente

La Massima

Nell’ipotesi di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è consentita la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 118 e ss., l. n. 190/2014 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Il datore di lavoro privato ha, pertanto, diritto all’esonero contributivo se, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione all’obbligo previsto dall’art. 47, co. 6, l. n. 428/1990, ha assunto a tempo indeterminato entro un anno dal trasferimento aziendale lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile

La Decisione

Il Tribunale ha accolto l’opposizione del datore di lavoro avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS, riconoscendo il diritto all’esonero contributivo.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 8 febbraio 2018, n. 940