Home > Diritto delle imprese > Diritto industriale e della concorrenza > Sviamento di clientela mediante sfruttamento di informazioni riservate
SE è contestata una condotta concorrenziale relativa allo sviamento di clientela mediante lo sfruttamento di informazioni riservate
ALLORA è necessario indicare puntualmente le caratteristiche delle informazioni in questione e i motivi della rilevanza per l’azienda, nonché gli elementi utili ad apprezzare, in sede giurisdizionale, gli effetti prodotti dalle predette condotte, ciò essendo esclusa la possibilità di ravvisare un periculum in mora in re ipsa. Ed infatti, pur essendo ammessa la possibilità di trarre l’esistenza del periculum da indizi presuntivi, esso non può tuttavia essere assunto a priori in base a considerazioni generali e astratte, sicché il meccanismo di operatività della presunzione richiede comunque l’allegazione di circostanze dalle quali dedurre logicamente la probabilità di verificazione di un imminente risultato lesivo, dovendosi però trarre da indizi gravi, precisi e concordanti.
SE le informazioni sfruttate dall’ex dipendente non superano la sua capacità mnemonica e la sua esperienza
ALLORA non sussiste l’illecito concorrenziale dello sviamento di clientela.