Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex l. 208/2015
SE nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore è stato occupato con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
ALLORA il datore di lavoro che lo assume non può usufruire dell’esonero contributivo di cui alla l. n. 208/2015.
SE il datore di lavoro subentrante nella fornitura di servizi in appalto assume lavoratori in relazione ai quali il datore uscente godeva dello sgravio contributivo contemplato dalla l. n. 208/2015
ALLORA ha diritto all’esonero contributivo di cui alla l. n. 208/2015 nei limiti della durata e della misura residua.
SE le norme eventualmente applicabili al caso concreto sono agevolative in materia previdenziale
ALLORA dette norme sono da considerarsi di stretta interpretazione.