Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex l. 208/2015
Tribunale di Brescia
I principi sono stati enunciati all’esito del giudizio promosso dal datore di lavoro per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto agli esoneri contributivi previsti dalla l. n. 208/2015, con conseguente annullamento dell’atto di addebito emanato dall’INPS.
L’esonero contributivo di cui alla l. n. 208/2015 a favore del datore di lavoro spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Spetta, inoltre, nei limiti della durata e della misura residua, solo al datore di lavoro subentrante nella fornitura di servizi in appalto che assume un lavoratore per il quale l’impresa uscente fruiva dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179 della medesima legge; e non, per contro, a favore del datore subentrante che assuma lavoratori in relazione ai quali il datore uscente godeva dello sgravio contributivo contemplato dalla precedente l. n.190/2014.
Ciò anche in quanto le norme agevolative in materia previdenziale – analogamente alle disposizioni in materia fiscale - sono considerate di stretta interpretazione, in quanto deroganti, anzitutto, al principio costituzionalmente rilevante per il quale ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre, secondo i principi e le disposizioni del diritto eurounitario, le disposizioni nazionali che prevedono aiuti di Stato e che, dunque, per definizione, producono inevitabilmente effetti distorsivi sul mercato – come sono, all’evidenza, le norme istitutive di sgravi contributivi - debbono quindi essere considerate di stretta interpretazione. Dette norme non sono pertanto passibili di interpretazione analogica.
Ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione al ruolo: pertanto, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito; termine da considerarsi perentorio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
Il Tribunale ha respinto il ricorso.