Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Assenza per malattia > Mansioni incompatibili con le condizioni fisiche del lavoratore > Violazione dell’art. 2087 c.c. > Onere della prova
SE il lavoratore afferma che le proprie assenze per malattia conseguono all’essere stato adibito a mansioni incompatibili con il proprio stato fisico
ALLORA ha l’onere di provare sia la nocività delle mansioni e dell’ambiente lavorativo, sia il nesso causale tra detta nocività, il danno alla salute e le assenze che ne conseguano.