Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Assenza per malattia > Mansioni incompatibili con le condizioni fisiche del lavoratore > Violazione dell’art. 2087 c.c. > Onere della prova
Tribunale di Brescia
Principi espressi nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ex art. 1, c. 49, l. 92/2012 promosso dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto. In particolare, il lavoratore, che aveva subito un infortunio in itinere, contestava la validità delle certificazioni INAIL (senza averle però opportunamente impugnate) che riconoscevano solo una parte delle assenze dovute all’infortunio e qualificavano quelle immediatamente successive come malattia. Aggiungeva, altresì che le assenze per malattia verificatesi in seguito alla ripresa dell’attività lavorativa erano dovute allo svolgimento di mansioni incompatibili con le proprie condizioni fisiche all’esito dell’infortunio stesso e pertanto attribuibili a responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c.
La qualificazione di una assenza alla stregua di un periodo di malattia o di infortunio è devoluta, in sede di primo accertamento, agli Enti preposti; pertanto, qualora non venga esercitata tempestiva azione nei confronti degli enti medesimi al fine di accertare che le assenze dipendano da infortunio e non da malattia, un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto può dolersi della illegittimità del recesso datoriale non tanto invocando l’erroneità delle certificazioni degli Enti assistenziali, quanto piuttosto allegando e dimostrando una violazione degli obblighi sanciti dall’art. 2087 c.c. e la conseguente responsabilità dell’imprenditore; l’onere assertivo e probatorio in capo al dipendente concerne sia l’inadempimento del datore di lavoro, in particolare con riferimento alla nocività delle mansioni e dell’ambiente lavorativo, sia il nesso causale tra tale inadempimento, il danno alla salute e le assenze che ne conseguano (cfr. ex multis Cass., sez. lav., sent. 23.4.2004, n. 7730).
Il Tribunale ha respinto il ricorso.