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SE la pubblica amministrazione apporta una variazione del tasso di interesse relativo a buoni postali fruttiferi già emessi
ALLORA è consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall’investimento che da quel momento produce gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.