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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato la società medesima al rimborso di quattro buoni postali fruttiferi ordinari, con applicazione, anziché del regolamento riportato sui titoli stessi, del minor tasso d’interesse a seguito dell’emanazione del D.M. 13 giugno 1986.

La Massima

Ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall’investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del medesimo di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (cfr. Cass. Civ., S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963).

La Decisione

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza appellata, modificando la statuizione sulle spese.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 18 settembre 2019