Home > Diritto del lavoro > Contributi > Benefici contributivi ex l. 190/2014
Corte di Appello di Brescia
I principi sono stati enunciati a seguito del giudizio di appello promosso dall’INPS al fine di escludere dai benefici contributivi di cui alla l. 190/2014 il datore di lavoro che aveva assunto i lavoratori di altra impresa dichiarata fallita.
L’esclusione dai benefici contributivi previsti dalla l. 190/2014 opera nel caso in cui tra l’impresa che procede all’assunzione dei lavoratori e quella presso la quale i lavoratori erano precedentemente impiegati vi siano collegamenti o un rapporto di derivazione dell’una rispetto all’altra; circostanza che non si verifica laddove gli assetti proprietari delle due società siano del tutto differenti ed estranei gli uni agli altri e non vi siano altre ipotesi di collegamento tra le due società. Detta esclusione opera altresì nell’ipotesi in cui il lavoratore neo assunto avesse una precedente occupazione a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge; situazione che non ricorre se vi è retrocessione di lavoratori (assunti a tempo determinato) all’impresa presso la quale si trovavano precedentemente in CIGS, nel caso in cui quest’ultima non prosegua la propria attività ma detta attività continui presso l’impresa retrocedente, poiché la retrocessione assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito o cessato, in caso di licenziamento, presso il presunto retrocedente.
Il principio di cui all’art. 4, comma 12, della l. 92/2012 (ove si stabilisce che gli incentivi all’assunzione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva) non opera rispetto agli incentivi previsti dalla l. 190/2014.
La Corte d’Appello ha respinto il ricorso.