Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nel licenziamento collettivo

Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di impugnazione promosso da un lavoratore avverso il licenziamento all’sito della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 L. n.223/1991.
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarate l’illegittimità della procedura per vizi della comunicazione preventiva di cui al co.2 dell’art. 4 L. n. 223/1991 nonché per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della medesima disciplina.
Costituendosi, la società resistente sosteneva: la legittimità della procedura, la sanatoria di eventuali vizi formali e sostanziali della procedura in forza dell’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali ai sensi del co. 12 dell’art. 4 della L. n. 223/1991. L’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali prevedeva l’applicazione di unico criterio di scelta dei lavoratori da licenziare imperniato sulle esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse allo specifico settore logistico dell’impresa. Il settore logistico era stato ritenuto antieconomico dalla resistente con conseguente decisione di esternalizzarne l’attività.
L’organizzazione aziendale della resistente era fondamentalmente costituita da due distinti settori sviluppati in differenti unità produttive: un canale vendita e un canale logistico. Secondo quanto dedotto dalla società resistente le mansioni svolte dai dipendenti del canale vendita e del canale logistica erano radicalmente differenti.
Il criterio concordato con le organizzazioni per la scelta dei lavoratori da licenziare era rappresentato appunto, quindi, dalle “esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali connesse all’appartenenza al settore logistico” di specifiche unità produttive costituenti poli logistici.
Risultava in corso di causa, al termine di un’approfondita istruttoria, che tra i lavoratori addetti al canale logistico e al canale di vendita diretta non vi era alcuna distinzione specifica in relazione alle mansioni ma, bensì svolgevano mansioni perfettamente analoghe.
Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, l’individuazione dei lavoratori da estromettere deve di norma essere compiuta con riguardo all’intero complesso dell’impresa, potendo – viceversa – riguardare un solo reparto, laddove il datore di lavoro dimostri la specificità delle mansioni svolte dagli addetti a quel reparto e la loro infungibilità rispetto ai colleghi addetti ad altre funzioni. E ad altri reparti.
Stante quanto accertato, il criterio di scelta e di individuazione dei lavoratori in esubero, costituito dal criterio tecnico produttivo in relazione all’appartenenza del lavoratore licenziato ad uno specifico reparto è stato ritenuto illegittimo, né poteva essere considerato sanato dall’accordo intervenuto con le OO. SS.
Secondo la giurisprudenza più recente, pur in presenza di un accordo “sanante”, il giudice conserva nel merito il potere di sindacare circa l’effettiva completezza della comunicazione iniziale. L’istruttoria di causa accertava il difetto della comunicazione iniziale rappresentato nel caso di specie un’inesatta rappresentazione degli assetti dell’organico aziendale. L’applicazione dei criteri di scelta individuati dall’art. 5 in luogo di quello concordato con le OO.SS avrebbe comportato il mantenimento in servizio del dipendente.
In applicazione della tutela di cui all’art.10 del d.lgs. 23/2015 prevista per la violazione dei criteri di scelta, il Giudicante dichiarava estinto il rapporto di lavoro e condannava la società resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

La Massima

In caso di difetto della comunicazione iniziale della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 4 L. n.223/1991, per rappresentazione inesatta degli assetti dell’organico aziendale, tale difetto riverbera negativamente sulla capacità di valutazione delle OO. SS. coinvolte inficiando la sanatoria dei vizi del procedimento di licenziamento collettivo eventualmente prevista nell’accordo.
La scelta dell’adibizione dei dipendenti ad un determinato reparto, quale unico criterio di individuazione dei lavoratori in esubero, deve considerarsi illegittima laddove non vi sia distinzione specifica tra le mansioni a cui siano addetti i dipendenti di tale specifico reparto e quelli addetti a reparti diversi della medesima impresa.
Nella scelta dei dipendenti da licenziare, la mancata comparazione tra i dipendenti dei reparti soppressi e il resto dei lavoratori che svolgano mansioni fungibili, si pone in contrasto con le finalità dell’art. 5 L. n.223/1991.

La Decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore per violazione dei criteri di scelta e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro ha condannato la società resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Tribunale di Brescia
Sentenza n. 381/2021 dell'11 novembre 2021 - N. R.G. 1282/2021