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Clausola di prelazione statutaria c.d. “propria”

Predizione

SE la partecipazione sociale viene data permuta (e quindi trasferita in proprietà contro trasferimento, sempre in proprietà, di immobili)

ALLORA non può trovare applicazione la clausola di prelazione statutaria c.d. propria (e cioè che prevede il pagamento da parte del socio che eserciti la prelazione in misura pari a quella a cui il terzo si è offerto di acquistare la partecipazione) che abbia quale generico presupposto la «cessione» della partecipazione e ciò per assenza di un corrispettivo fungibile che il socio c.d. prelazionario dovrebbe pagare.

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