Home > Diritto delle imprese > Società > Trasferimento o costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale > Società a responsabilità limitata > Permuta della quota sociale > Clausola di prelazione statutaria c.d. “propria”
Tribunale di Brescia
Principio espresso nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di provvedimento costitutivo di trasferimento della titolarità di una quota di società a responsabilità limitata, data in permuta dal convenuto in spregio ad una clausola di prelazione statutaria.
La clausola di prelazione statutaria c.d. propria – e cioè che preveda il pagamento da parte del socio che eserciti la prelazione in misura pari a quella a cui il terzo si è offerto di acquistare la partecipazione – e che abbia quale generico presupposto la «cessione» della partecipazione non trova applicazione allorché la partecipazione sia permutata (e quindi trasferita in proprietà contro trasferimento, sempre in proprietà, di immobili), e ciò per assenza di un corrispettivo fungibile che il socio c.d. prelazionario dovrebbe pagare.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree.