La casistica in materia di trasferimento delle partecipazioni mostra una prevalenza di controversie, anche cautelari, originate dalla pretesa violazione:
- della clausola di prelazione statutaria;
- delle “dichiarazioni e garanzie” formulate dalla parte venditrice;
- dell’obbligo, contenuto nel contratto preliminare, di sottoscrivere il contratto definitivo, ovvero di reintestare la quota al fiduciante (a fronte del quale quest’ultimo ricorre spesso a rimedi cautelari come il ricorso per sequestro giudiziario).
Sotto il primo profilo vanno menzionate le situazioni in cui le parti controvertono in ordine agli effetti, obbligatori o reali, della violazione della clausola di prelazione inserita nello statuto sociale. Considerata poi la varietà di forme che può assumere la configurazione di dette clausole (es. prelazione “propria” e “impropria”), alla luce dell’ampia autonomia negoziale di cui godono i soci e della poliedricità di interessi sottesi al regolamento negoziale, la soluzione di tali controversie presenta obiettivi elementi di complessità, connessi alle specificità del caso concreto.
Con riferimento ai patti che frequentemente si rinvengono nell’atto di trasferimento, è consolidato l’orientamento secondo cui la cessione delle quote (o azioni) ha come “oggetto immediato” la partecipazione sociale e solo quale “oggetto mediato” la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta: pertanto le clausole costituite da dichiarazioni aventi a oggetto la consistenza dell’azienda e da correlative garanzie in ordine al mantenimento del valore ovvero al mancato verificarsi per un certo periodo di tempo di sopravvenienze passive (c.d. “representations and warranties”) costituiscono patti autonomi di garanzia, riguardanti non l’oggetto diretto del contratto, ossia la partecipazione, bensì l’oggetto mediato, rappresentato dal patrimonio aziendale sottostante, con la conseguenza che (i) in caso di verificazione dell’evento lesivo la parte garantita ha il diritto di conseguire un indennizzo e (ii) non si applicano le norme sui vizi della cosa venduta ovvero sulle qualità promesse.
Per quanto riguarda le azioni ex art. 2932 c.c. in materia societario, anche ove originati da inadempimenti manifestatiti nell’ambito di negozi fiduciari, il Tribunale ha in più occasioni affermato che la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce indispensabile elemento di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo.
Laddove sia stato proposto ricorso per sequestro giudiziario è stato ribadito che, ai fini della concessione del provvedimento, il fumus non si identifica in un elevato grado di verosimiglianza delle ragioni fatte valere dall’istante, risultando sufficiente disporre di elementi conoscitivi tali da poter ragionevolmente escludere la pretestuosità degli argomenti dedotti. Sotto il profilo del periculum in mora, tale requisito può essere integrato dall’opportunità di provvedere, nelle more del giudizio di cognizione piena, alla custodia dei beni di cui è controversa la proprietà o il possesso.
Infine va osservato come il contenzioso in esame registri un limitato numero di impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado, a conferma della stabilità della decisione e dei principi in essa contenuti.