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Responsabilità degli amministratori

Predizione

SE, in caso di denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le condotte censurate si sono verificate a distanza di tempo ed abbiano esaurito i propri effetti

ALLORA, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione, manca la potenzialità lesiva della condotta, non potendo essere accordato l’intervento giudiziario.

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Predizione

SE le condotte denunciate attengono ad irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale

ALLORA si deve ritenere esclusa l’applicazione del controllo giudiziario.

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Predizione

SE i fatti denunciati sono risalenti nel tempo

ALLORA il ricorso è infondato.

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Predizione

SE è proposto ricorso ex art. 2409 c.c.

ALLORA le irregolarità gestorie possono riguardare anche un solo amministratore.

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Predizione

SE la denuncia riguarda condotte e irregolarità non attuali

ALLORA il ricorso è infondato.

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