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SE, in caso di denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le condotte censurate si sono verificate a distanza di tempo ed abbiano esaurito i propri effetti
ALLORA, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione, manca la potenzialità lesiva della condotta, non potendo essere accordato l’intervento giudiziario.
SE le condotte denunciate attengono ad irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale
ALLORA si deve ritenere esclusa l’applicazione del controllo giudiziario.
SE i fatti denunciati sono risalenti nel tempo
ALLORA il ricorso è infondato.
SE è proposto ricorso ex art. 2409 c.c.
ALLORA le irregolarità gestorie possono riguardare anche un solo amministratore.
SE la denuncia riguarda condotte e irregolarità non attuali
ALLORA il ricorso è infondato.