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Tribunale di Brescia
Principi espressi in ipotesi di rigetto di un ricorso ex art 2409 c.c., in difetto dei requisiti di tempestività e attualità, promosso dal alcuni soci nei confronti nei confronti dell’amministratore, nonché socio di maggioranza, asseritamente responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società.
Nel dettaglio, le ricorrenti contestavano:
i) condotte dell’amministratore apparentemente poste in essere al fine di estromettere le stesse dalla attività sociale e
ii) il trasferimento di assets della società in favore dello stesso e/o di soggetti a lui riconducibili che avrebbe prefigurato un grave pregiudizio per la società.
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, sempre che queste siano attuali e idonee a produrre pregiudizi per la società gestita. L’intervento giudiziario richiesto ex art. 2409 c.c. non può essere accordato, in mancanza di potenzialità del danno, allorquando l’azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione.
Si deve ritenere esclusa l’applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. Ai fini dell’applicazione dell’art 2409 c.c. risultano irregolarità rilevanti quelle relativi ad atti di gestioni propri della società nel cui interesse è promosso il procedimento, e ciò sia quando venga prospettato un danno per questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile destinataria una società controllata.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.