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Tribunale di Brescia

Il Caso

Principi espressi in ipotesi di rigetto di un ricorso ex art 2409 c.c., in difetto dei requisiti di tempestività e attualità, promosso dal alcuni soci nei confronti nei confronti dell’amministratore, nonché socio di maggioranza, asseritamente responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società.
Nel dettaglio, le ricorrenti contestavano:
i) condotte dell’amministratore apparentemente poste in essere al fine di estromettere le stesse dalla attività sociale e ii) il trasferimento di assets della società in favore dello stesso e/o di soggetti a lui riconducibili che avrebbe prefigurato un grave pregiudizio per la società.

La Massima

Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, sempre che queste siano attuali e idonee a produrre pregiudizi per la società gestita. L’intervento giudiziario richiesto ex art. 2409 c.c. non può essere accordato, in mancanza di potenzialità del danno, allorquando l’azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione.

Si deve ritenere esclusa l’applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. Ai fini dell’applicazione dell’art 2409 c.c. risultano irregolarità rilevanti quelle relativi ad atti di gestioni propri della società nel cui interesse è promosso il procedimento, e ciò sia quando venga prospettato un danno per questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile destinataria una società controllata.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.


Tribunale di Brescia
Decreto del 19 giugno 2020