Home > Diritto delle imprese > Società > Responsabilità dei componenti degli organi sociali > Società a responsabilità limitata > Rimborso a favore del socio di un finanziamento mediante compensazione con i crediti vantati dalla società nei confronti del socio > Responsabilità degli amministratori > Onere della prova
SE il creditore assume di essere stato pretermesso nel pagamento di debiti sociali a causa della condotta di mala gestio addebitabile all’amministratore
ALLORA sul creditore grava unicamente l’onere di dedurre il mancato soddisfacimento del credito provato come esistente, liquido ed esigibile alla data della liquidazione o del fallimento e il conseguente danno determinato dalla condotta contraria ai doveri dell’amministratore, astrattamente idonea a provocare la lesione, mentre spetta al debitore dimostrare il proprio corretto adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti.