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Responsabilità degli amministratori

Predizione

SE gli amministratori rimborsano al socio il finanziamento erogato in presenza di uno dei presupposti indicati dall’art. 2467, 2° co., c.c. (ossia, eccessivo squilibro dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento) mediante compensazione di un credito vantato dalla società nei confronti del socio

ALLORA sono responsabili dei danni patiti dai creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.

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