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Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede (art. 2104-2105 c.c.)

Predizione

SE la dipendente, affetta da malattia cronica recidivante che, facendo leva sul proprio stato di salute, si rifiuta di svolgere le mansioni affidatele e tiene un comportamento scurrile e minaccioso nei confronti dei colleghi e superiori

ALLORA è legittimo il suo licenziamento disciplinare. Sanzione massima comminabile immediatamente in caso di condotta lesiva del vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (assenza di c.d. preavviso).

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Predizione

SE il lavoratore che abbandona ingiustificatamente il posto di lavoro, ritarda o si assenta quando le mansioni affidategli comportano la sorveglianza o il controllo continuo di un bene il cui venir meno comporta un rischio per l’incolumità delle persone o per la sicurezza degli impianti,

ALLORA è legittimo il suo licenziamento disciplinare. Sanzione massima comminabile immediatamente in caso di condotta lesiva del vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (assenza di c.d. preavviso).

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