Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento disciplinare per giusta causa > Insubordinazione > Assenza ingiustificata > Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede (art. 2104-2105 c.c.)

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie il dipendente, capo-impianto deputato al controllo di un impianto postale funzionante 24 h su 24, non si era presentato in servizio nel turno assegnato ma si era attivato per garantire la funzionalità del servizio chiedendo ad un collega di sostituirlo ed avvisando la sub-committente, evitando qualsiasi pregiudizio concreto al datore di lavoro.

La Massima

La giusta causa del licenziamento può consistere nell’abbandono ingiustificato, nell’assenza o nel ritardo al lavoro da parte del prestatore di lavoro, quando le mansioni comportino la sorveglianza o il controllo continuo di un bene il cui venir meno comporta un rischio per l’incolumità delle persone o per la sicurezza degli impianti. Ai fini della riconducibilità della predetta condotta tra quelle punite dalla contrattazione collettiva con sanzioni conservative o con il licenziamento, è irrilevante l’eventuale pregiudizio subìto dal datore di lavoro a causa dell’abbandono del posto di lavoro. In tali ipotesi, la condotta del lavoratore, punita sempre con l’espulsione, assume rilievo soltanto sotto il profilo del tipo di sanzione da applicare: licenziamento per giusta causa, e dunque senza preavviso, o per giustificato motivo soggettivo, e dunque con preavviso (art. 48 e ss. CCNL).

La Decisione

Il Collegio ha rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 25 ottobre 2018, n. 419