Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento disciplinare per giusta causa > Insubordinazione > Assenza ingiustificata > Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede (art. 2104-2105 c.c.)
Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie la lavoratrice, dipendente pubblica del Comune, invalida al 70% si era assentata ingiustificatamente dal lavoro per 5 giorni asserendo uno stato psicofisico tale da renderla inidonea alla prestazione, tuttavia non adeguatamente comprovato da idonea attestazione medica.
In tema di pubblico impiego, l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell’arco di un biennio [ex art. 55-quater, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 165/2001] consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa (conf. Cass. n. 18326/2016). Anche in presenza di uno degli illeciti elencati nell’art. art. 55-quater, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione è tenuta a svolgere il procedimento disciplinare all’esito del quale, valutate tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, la ricorrenza di circostanze influenti sull’intensità del dolo o la gravità della colpa idonee ad attenuare la responsabilità del dipendente, può irrogare anche una sanzione conservativa. Va esclusa, quindi, la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie qualora queste consistano nella sanzione espulsiva (conf. Cass. n. 1351/2016).In ipotesi di assenza ingiustificata, è onere del lavoratore dedurre e provare tutti gli elementi che consentano di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa, con particolare riguardo all’adempimento della prestazione principale, agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza capaci di giustificare la condotta tenuta dal lavoratore.
Il Collegio ha rigettato: - la domanda di annullamento del licenziamento disciplinare; - la domanda di incostituzionalità della norma dell’art. 55-quater, d.lgs n. 165/01 per manifesta infondatezza, laddove renderebbe indispensabile la giustificazione della malattia anche nel caso di invalidità.