Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nel licenziamento collettivo > Lavoratori che svolgono le medesime mansioni
Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso in ipotesi di reclamo ex art. 1, comma 58, l. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”, promosso dal datore di lavoro, nel caso di specie, una società cooperativa, avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione contro l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società nei confronti di sette soci lavoratori.
In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale entro il quale operano i criteri di scelta, potendo l’intervento essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate (conf. Cass. 22824/09). Pertanto, la limitazione del novero dei licenziandi a un determinato appalto è legittima solo in presenza di ragioni che giustifichino la mancata comparazione con la restante parte dei lavoratori occupati in azienda.
La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.