Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Soppressione della mansione > Onere della prova per il datore di lavoro
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie il datore di lavoro, a fronte della crisi economica che aveva colpito l’azienda, procedeva al licenziamento dei dipendenti a partire da quelli dotati di minore professionalità. Egli, tuttavia, provava adeguatamente le asserite modifiche organizzative che avrebbero comportato la contrazione delle attività e l’impossibilità di reimpiego del ricorrente, rendendo illegittimo il licenziamento intimato.
È legittimo, ai sensi dell’ art. 3, l. n. 604/1966, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nel caso di: (i) soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; (ii) riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal Giudice quanto ai profili di congruità e opportunità purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; (iii) impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro sia nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. Il datore di lavoro può assolvere l’onere probatorio in merito alla sussistenza di questi presupposti anche mediante il ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (conf. Cass. n. 24882/2017).
Il Tribunale: - ha accolto la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con condanna all’immediata riassunzione del ricorrente o, in alternativa, al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria.