Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Società con più di 15 dipendenti > Omissione del previo tentativo di conciliazione obbligatorio
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie, il dipendente responsabile amministrativo di una cooperativa agricola era stato licenziato per motivi di riorganizzazione aziendale. Il datore di lavoro aveva, tuttavia, omesso di esperire il previo tentativo di conciliazione obbligatorio con vizio dell’intera procedura di licenziamento e applicazione della tutela di cui all’art. 18, co. 6, l.n. 300/1977.
In ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’omissione, da parte della società in possesso del requisito dimensionale di cui all’art. 18 l. n. 300/1970, del previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all’art. 7 l. n. 604/1966, comporta la corresponsione in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva da determinare in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale. In forza della ratio deflattiva del contenzioso giudiziale ex art. 7 predetto e nel pubblico interesse, il rapporto di lavoro è risolto con condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria dalla quale, attesa la sua natura omnicomprensiva, non dovrà essere dedotto l’aliunde perceptum non essendo previsto dall’art. 18, co. 6, l. n. 300/1970.
Il Tribunale ha accolto: - la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 7, l. n. 604/1966, con conseguente applicazione della tutela ex art. 18, co. 6, l. n. 300/1970.